Conosciamo meglio l’Amministratore di Sostegno

Amministratore di Sostegno

L’amministratore di sostegno, viene nominato, per tutelare le persone che sono prive in tutto o in parte della propria autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana. Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le domande più comuni e diffuse su questa figura:

CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Con la legge n.6 del 2004, si è introdotta la possibilità di poter tutelare, in modo più incisivo, le persone che sono impossibilitate a curare, totalmente o in parte, i propri interessi a causa di una menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente.

ATTENZIONE: la persona conserva la capacità di agire, altrimenti si incorre nell’interdizione o inabilitazione, per i quali, solitamente, non è prevista la figura dell’amministratore di sostegno.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Possono beneficiarne:

  • gli anziani;
  • i minori non emancipati (in tal caso il decreto viene emesso nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo dalla maggiore età);
  • gli interdetti e gli inabilitati (se è stata pronunciata la sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione).

CHI PUO’ CHIEDERNE LA NOMINA?

  • lo stesso beneficiario (anche se minore), in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • interdetto o inabilitato (in possesso dell’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione);
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
  • gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore.

ATTENZIONE: “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario”.

Questi però, possono avanzare la richiesta ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.


CHI PUÒ DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Come suddetto, l’amministratore di sostegno può essere disegnato dallo stesso beneficiario, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia, il Giudica Tutelare, in caso di gravi motivi, può designare, con decreto motivato, una persona diversa. Nella designazione, il giudice preferisce, ove possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata


COME SI RICHIEDE?

Si richiede presentando ricorso al Giudice Tutelare del luogo, dove vive stabilmente il soggetto interessato (o beneficiario).

Entro 60 giorni, dalla data di presentazione, il Giudice Tutelare provvede alla nomina con decreto motivato, immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell’art.405, il decreto deve indicare:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • l’oggetto dell’incarico, nonché gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere per nome e per conto del beneficiario;
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  • la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.


COSA PUÒ FARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Pertanto può compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.


QUALI SONO I POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L’amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario riguardo agli atti da compiere. Qualora beneficiario e amministratore di sostegno siano in contrasto, quest’ultimo può rivolgersi al giudice.

L’amministratore di sostegno, a seconda dei casi, può compiere:

  • atti di ordinaria amministrazione, avendo avuto l’autorizzazione del giudice tutelare (ad esempio l’acquisto di bene mobili);
  • atti di straordinaria amministrazione, avendo avuto l’autorizzazione, con decreto, del giudice tutelare (ad esempio l’acquisto di beni immobili).


QUALI SONO I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L’amministratore di sostegno, deve sempre rispettare delle condizioni, ossia:

  • tener conto dei bisogni e delle volontà del beneficiario;
  • informare, sempre e tempestivamente, il beneficiario riguardo agli atti da compiere;
  • informare il giudice in caso di dissenso;
  • presentare periodicamente (annualmente o semestralmente) al giudice, una relazione riguardo all’attività svolta, nonché alle condizioni di vita persona e sociale del beneficiario e alla gestione della situazione economica.

Il giudice tutelare può, inoltre, convocare in qualunque momento l’Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti, notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.


C’È UN LIMITE TEMPORALE DELLA NOMINA?

L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni. Se esso è coniuge, convivente, ascendente o discendente, può svolgere la funzione anche oltre i dieci anni.


COSA SUCCEDE SE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO COMPIE DEGLI ATTI IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O DELLE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE?

Se compie degli atti violando le disposizioni di legge, dannosi, negligenti, in contrasto con gli interessi del beneficiario oppure, in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare, l’amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere dei danni, civilmente o penalmente.

Gli atti compiuti in suddetti casi, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi.

Possono essere annullati anche gli atti, del beneficiario, compiuti in violazione delle disposizioni di legge o delle disposizioni del giudice tutelare.


COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’incarico di amministratore di sostegno è gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore di sostegno un equo indennizzo.


REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il giudice tutelare può rimuovere dall’incarico l’Amministratore di Sostegno che si dimostra inadeguato, negligente, che abusa dei poteri che gli sono stati conferiti, che viola le disposizioni di legge e può sostituirlo nominando un altro soggetto.

L’istanza viene comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare può provvedere alla dichiarazione di cessazione dell’amministratore di sostegno, anche d’ufficio, quando tale funzione si sia rivelata inidonea per la tutela del beneficiario. In tal caso, deve informarne il pubblico ministero, per procedere con l’interdizione o inabilitazione.

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COSA OFFRE HUMANAMENTE?

  • Diffonde e promuove la conoscenza e la diffusione delle buone prassi per il sostegno delle persone fragili;
  • Fornisce supporto tecnico, grazie anche alla collaborazione della dott.ssa Laura Sibilio (laureata in giurisprudenza);
  • Ascolto e supporto ai beneficiari;
  • Accompagnamento ai familiari dei beneficiari;
  • Corsi di formazione per gli aspiranti amministratori di sostegno;
  • Un registro delle persone disponibili a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno;
  • Un elenco dei familiari delle persone che necessitano dell’amministratore di sostegno.

Lo sportello e la gestione di quest’area è curata dalla dott.ssa Susanna Colucci – Assistente Sociale specialista.

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