Il ddl Pillon- Disegno di legge sull’affidamento


In questi ultimi giorni, attraverso i media abbiamo sentito spesso parlare del disegno di legge n.735, conosciuto come ddl Pillon ( dal Senatore della Lega Simone Pillon) riguardante l’affidamento condiviso.

Ma quali cambiamenti potrebbe introdurre?

Vediamoli insieme!

 

 

 

  1. Istituzione dell’albo professione per i mediatori familiari.

Chi è il mediatore familiare? Colui che tenta una mediazione del conflitto tra i due coniugi, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, l’unità della famiglia. Questa attività può essere svolta anche dagli avvocati.

  1. La figura del coordinatore genitoriale.

Cosa fa? Valuta la situazione di conflitto tra i coniugi, li informa riguardo ai rischi che ne possono derivare e ricerca un accordo tra i coniugi. Questa attività può essere svolta dalle seguenti figure professionali:              

psichiatra, neuropsichiatra, psicoterapeuta, avvocato, assistente sociale, psicologo, mediatore     familiare.

  1. Obbligo di mediazione familiare.

I coniugi che intendono separarsi e hanno figli minori devono obbligatoriamente iniziare un percorso di mediazione familiare, al fine di dirigere un piano genitoriale. Il percorso può durare al massimo 6 mesi, il primo incontro è gratuito, mentre quelli successivi sono a carico dei coniugi.

Cosa deve contenere il piano genitoriale?

  • I luoghi abitualmente frequentati dai figli;
  • Scuola e percorso educativo del minore;
  • Eventuali attività extrascolastiche;
  • Frequentazioni parentali e amicali;
  • Vacanze godute dal minore;
  • Misure e modalità con le quali i genitori provvedono al mantenimento del minore.

 

  1. Equilibrio tra le figure genitoriali e tempi paritari.

Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Questi hanno pari responsabilità nella cura, educazione, istruzione e assistenza morale. Il minore ha diritto di trascorrere con entrambi tempi paritetici e ha diritto a trascorrere non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso uno dei due genitori.

Il minore ha anche diritto a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore.

Il giudice stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di entrambi i genitori.

 

  1. Alienazione genitoriale.

Se durante e dopo la separazione, la condotta di uno dei genitori influenza la relazione del minore con l’altro genitore e con gli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato, il giudice può adottare dei provvedimenti.

Può ordinare la cessazione della stessa condotta, può disporre la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, può disporre l’inversione del domicilio o limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente o collocare il minore stesso presso una struttura specializzata.

Infine il giudice può, in caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche, di atti che arrechino pregiudizio o di astensione ingiustificata dai compiti, disporre:

  • Il risarcimento dei danni
  • condannare il coniuge al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro.
  1. Affidamento esclusivo

Il giudice può decidere di affidare temporaneamente il minore ad un solo genitore, se ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore stesso. Tuttavia, si deve garantire la bigenitorialità, per cui il minore ha il diritto di frequentare in tempi adeguati il genitore non affidatario.

Se uno dei coniugi chiede l’affidamento esclusivo e il giudice verifica l’infondatezza della domanda, egli stesso può considerare tale comportamento ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse del minore.

Inoltre, in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario ha comunque il diritto e dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del minore e qualora ritenga che siano state assunte decisioni contrarie all’interesse del minore, può rivolgersi al giudice.

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